Onorevoli Colleghi! - Occorre una più attenta sensibilità dell'opinione pubblica e di quella politica verso le zone di altura, che coprono, come è noto, oltre il 50 per cento del territorio nazionale.
      La montagna non può e non deve essere considerata come una realtà «malata» del nostro Paese, bisognosa di interventi assistenziali localizzati che sviliscono ed offendono la dignità che le popolazioni montane da sempre manifestano.
      Viceversa la montagna va considerata nella sua globalità, con le profonde potenzialità che essa conserva e con l'imprescindibile ruolo che essa opera nel contesto socio-culturale ed ambientale del nostro Paese. Essa deve pertanto essere dotata di risorse e misure adeguate che equilibrino l'oggettivo svantaggio «logistico» nel garantire i servizi insito nella conformazione geografica della montagna.
      Ciò che in definitiva deve essere riconosciuto e valorizzato è la capacità delle aree montane di essere artefici del loro futuro rifiutando qualsiasi forma di ghettizzazione che tende a inibirne la capacità propulsiva legando la loro sopravvivenza esclusivamente a politiche assistenziali e pianificate altrove.
      La presente proposta di legge prende coscienza di quanto la questione montana assurga a sicuro e rilevante interesse nazionale, come già indicato dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97.
      La inadeguata applicazione di quella normativa, la modesta dimensione delle risorse impegnate e l'evolversi della problematica delle montagne suggeriscono e sollecitano un provvedimento legislativo di

 

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ampio respiro, il quale però non pecchi di effettività. Alla montagna non serve un'altra legge con linee programmatiche, cioè ricca di buone idee e proposte interessanti che non saranno mai realizzate. Con la presente iniziativa legislativa si introducono misure che contribuiscono allo sviluppo economico e sociale dei territori montani.
      Tra le diverse misure di sostegno va segnalato il Fondo nazionale per la montagna, già istituito dalla ricordata legge n. 97 del 1994, di cui si propone un consistente incremento, attraverso il conferimento anche di quote di canoni e tariffe derivanti da risorse idriche e fonti energetiche provenienti dalle zone montane, nonché dagli oneri per i territori montani connessi con la realizzazione di nuove grandi opere pubbliche e infrastrutture. Inoltre sono previsti stanziamenti effettuati con la legge finanziaria a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dal sistema viario e dei trasporti. Il sistema combinato di alimentazione del Fondo previsto all'articolo 3 assicura la sua consistenza economica.
      L'articolo 2 è volto a garantire il servizio postale nei territori montani, prevedendo l'autorizzazione del Ministero delle comunicazioni alla stipulazione di un apposito atto aggiuntivo al contratto di programma per il prossimo triennio con Poste italiane Spa.
      Per quanto riguarda la sanità in montagna, l'articolo 4 dispone la correzione verso l'alto della quota capitaria spettante alle aziende sanitarie locali. Inoltre prevede borse di studio per specializzazioni in medicina a favore di giovani laureati pronti ad esercitare la professione di medico in località decentrate di montagna.
      L'articolo 5 novella l'articolo 17 della legge n. 97 del 1994, il quale prevede incentivi alle attività diversificate degli agricoltori di montagna. In primo luogo, assicura la corrispondenza tra la formulazione impiegata per disciplinare le cosiddette pluriattività e quella impiegata nell'articolo 2135 del codice civile. Inoltre non sorgeranno problemi riguardo all'applicazione del sistema forfetario delle attività aggiuntive nell'agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. L'articolo in questione amplia sia la fascia dei beneficiari degli incentivi che i tipi di lavori eseguibili.
      Nella stessa direzione va l'articolo 12 con la introduzione della ritenuta a titolo di imposta per talune attività tipicamente svolte da imprenditori o coadiuvanti agricoli. In particolare, l'articolo prevede l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 15 per cento sulle somme percepite da coltivatori diretti o da coadiuvanti agricoli iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione agricola, come lavoratori dipendenti o come collaboratori per lo svolgimento di corsi di addestramento o di formazione e per lavori agricoli svolti in situazioni di crisi di un'azienda agricola. L'agevolazione si applica esclusivamente ai redditi annuali inferiori a 20.000 euro. In tal modo si favorisce la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli.
      La presente proposta di legge reca modifiche ad alcune disposizioni vigenti in materia d'imposta sul valore aggiunto (IVA): la riduzione dell'aliquota IVA per due tipi di legno (articolo 11) e un'interpretazione autentica riguardo le persone indicate nella tabella A/II allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (articolo 13).
      L'articolo 6 modifica l'articolo 18 della legge n. 97 del 1994, introducendo la possibilità anche per gli enti pubblici delle regioni a statuto speciale di procedere ad assunzioni a tempo parziale dei coltivatori diretti, senza dover sostenere degli oneri previdenziali. In materia di affitto e di locazione rustici nei territori montani, all'articolo 9 si prevede l'esonero dall'obbligo di registrazione del relativo contratto ove il canone non superi l'importo insignificante di euro 1.000. L'articolo 14 dispone l'inapplicabilità del diritto di prelazione ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, mentre con l'articolo 8 si intende stabilire la non applicazione del regime vincolistico delle locazioni commerciali
 

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alle aree destinate a piste da sci, a campi da golf e ad altre attività di pratica sportiva, di divertimento e turistiche.
      La presente proposta di legge reca inoltre disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili. L'articolo 7 annovera anche i fabbricati posseduti dalle società cooperative agricole tra gli immobili esenti da tale imposta. L'esenzione è prevista soltanto a favore delle cooperative che utilizzano i fabbricati per le attività di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
      Ad integrazione degli interventi previsti per l'agricoltura nei territori montani l'articolo 10 prevede l'introduzione dell'aliquota IVA unitaria e forfetaria per i cosiddetti fabbricati misti rurali. Considerato che la costruzione di un fabbricato rurale di solito prevede la realizzazione non solo di abitazioni utilizzate dal proprietario del fondo, dai coadiuvanti agricoli e dai agricoltori pensionati (con l'aliquota del 4 per cento), bensì anche di cantine, magazzini, depositi, locali destinati all'agriturismo, cioè porzioni di fabbricati rurali strumentali da assoggettare all'aliquota del 20 per cento; inoltre può anche capitare che contestualmente vengano realizzate unità extra-rurali con aliquota del 10 per cento. Pertanto si arriverebbe alla conclusione, certamente paradossale, secondo la quale l'aliquota del 4 per cento sarebbe praticamente mai applicabile. È opportuno segnalare a proposito che nel caso che la neo-costruzione riguardi invece un fabbricato urbano avente i requisiti Tupini ai fini IVA si applica, per norma specifica, forfetariamente ed interamente la sola aliquota del 10 per cento, senza distinguere unità destinate a prima casa o seconda casa o unità immobiliari non destinate ad abitazione. Prevedendo un'aliquota forfetaria anche per la costruzione di fabbricati rurali «misti» si perverrebbe ad una netta semplificazione dell'intero regime. Inoltre l'aliquota del 10 per cento non ridurrebbe nemmeno il gettito fiscale, poiché si arriva ad una aliquota IVA media tra l'8 e il 12 per cento con «scissione» attualmente praticata delle aliquote in proporzione ad una tabella millesimale.
      Infine, l'articolo 15 offre alle camere di commercio la possibilità di deliberare la riduzione del diritto annuale, fino ad arrivare eventualmente all'esenzione, per gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti e le società semplici agricole iscritti alla sezione speciale del registro delle imprese con un volume d'affari pari o inferiore ad euro 30.000. L'articolo 16 prevede invece la possibilità della vendita diretta di prodotti anche non provenienti dalla propria azienda agricola. Fino ad un importo massimo di 5.000 euro all'anno tale attività si considera produttiva di reddito agrario.
      Considerato che la montagna è per l'Italia una risorsa assolutamente strategica si devono finalmente introdurre misure che contribuiscono allo sviluppo economico e sociale dei territori montani. Pertanto si auspica una celere approvazione delle presente proposta di legge.
 

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